START UP: PRONTI, VIA… SENZA NOTAIO!
Con decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 1.07.2016 diventa operativo il meccanismo agevolato di costituzione delle start up innovative, in forma di società a responsabilità limitata.
Quindi dal 20.07.2016 sarà quindi possibile creare una StartUp, con procedura semplificata, senza l’intervento di un notaio.
Per la costituzione senza notaio di una startup innovativa è indispensabile l’uso della firma digitale.
Gli atti costitutivi e gli statuti sono redatti e sottoscritti con firma digitale attraverso la piattaforma predisposta dal Registro Imprese e disponibile dal prossimo 20 luglio (startup.registroimprese.it)
I soci fondatori della startup dovranno compilare tutti i dati necessari presenti nel modello standard ai fini della registrazione dell’atto e dovranno sottoscriverlo digitalmente. Attraverso la piattaforma digitale sarà possibile inviare il documento tramite PEC ed inoltrarlo all'Agenzia delle Entrate competente per territorio
L’Agenzia delle Entrate, tramite posta elettronica certificata, trasmette all'indirizzo dedicato la liquidazione finale e gli estremi di registrazione.
Se l’esito dell’analisi dell’AdE è positivo l’ufficio del registro delle imprese iscrive provvisoriamente entro 10 giorni l’azienda accludendo alla pratica la dicitura aggiuntiva «start up costituita a norma dell’articolo 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale».
La dicitura della provvisorietà scomparirà successivamente, quando sarà verificata l’assenza di irregolarità formali.
Qualora invece si rilevino irregolarità allora l’ufficio del registro imprese sospenderà il procedimenti di iscrizione e assegnerà tramite PEC a tutti i sottoscrittori un termine congruo non superiore a 15 giorni, per regolarizzare la pratica.
La mancata regolarizzazione comporterà il rifiuto dell’iscrizione.
Resta comunque intesa la possibilità di poter costituire nella forma di società a responsabilità limitata a norma dell’art. 2463 del codice civile, con atto pubblico.
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