La Revisione Aziendale
In questo articolo del Dott. Matteo Veroni Bottinelli una breve panoramica sull'istituto della revisione aziendale
La revisione aziendale è un insieme di attività e procedure che portano un soggetto, il revisore contabile,a formarsi un opinione su un bilancio d’esercizio o consolidato. Tale opinione verrà esposta tramite una relazione.
Il revisore è il soggetto iscritto al Registro dei revisori legali, previsto dal Dlgs 39/2010, tenuto, oggi, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La relazione redatta dai revisori, afferma, nel caso sia positiva, che il bilancio assoggettato a revisione non è viziato da errori significativi.
La revisione serve ad analizzare in modo approfondito il bilancio d’esercizio, compresa la nota integrativa che fa parte del bilancio e prevede anche che sia dato un giudizio sulla relazione sulla gestione, che non fa parte del bilancio, ma ne rappresenta un allegato necessario, salvo il caso del bilancio redatto in forma abbreviata.
La revisione può esser volontaria, serve a conoscere lo stato dei propri conti, in quando si desidera ricevere un contributo per una “due diligence”; e può essere legale, perché prevista dalla legge, come obbligatoria.
La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro. Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale sia esercitata dal collegio sindacale, quest’ultimo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Per le società a responsabilità limitata (s.r.l.), l’atto costitutivo può prevedere, determinando le competenze e i poteri, compresa la revisione legali dei conti, la nomina di un organo di controllo e di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni è anche obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti e per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: Euro 4.400.000
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro 8.800.000
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità
Per effettuare la revisione aziendale bisogna,
1) conoscere l’azienda. Cosa fa, come lo fa, quali sono le procedure e quali sono i rischi cui è sottoposta l’azienda stessa.
2) pianificare la revisione. In base al rischio di revisione o audit risk, che è il rischio di rilasciare un giudizio positivo su un bilancio affetto da errori significativi (errore che induce chi prende decisioni in base al bilancio, come banche, soci etc, a modificare, il proprio comportamento in funzione dell’errore stesso). Questo tipo di rischio è il prodotto di tre fattori, il rischio intrinseco, il quale esiste indipendentemente dall’azienda o dal revisore, è connesso a fattori macroeconomici, politici e ambientali, il rischio di controllo, rischio che le procedure interne all’azienda non riescano ad evidenziare un errore casuale o volontario nelle procedure e il rischio di individuazione, rischio che le procedure di revisione non individuino un errore significativo.
3) pianificare ed eseguire i controlli. Appurata la corrispondenza delle voci di contabilità con il bilancio, e la loro corretta classificazione, vengono pianificati i controlli. Questi ultimi possono essere esaustivi, su poste con pochi movimenti contabili o essere a campione.
Il campionamento può essere soggettivo, su poste con relativamente pochi movimenti contabili, affidata all’esperienza del revisore, che si concentrerà sui movimenti più significativi, che controllerà tutti, e sceglierà un campione di quelli meno significativi ed essere statico, per attributi, si hanno controlli di conformità, di validità, si hanno controlli sui saldi di bilancio.
Il campionamento ci fornisce le caratteristiche di una porzione della popolazione contabile: tale risultato va proiettato, al fine di trarre le conclusioni, sull’intera popolazione contabile.
Abbiamo la verifica, se le singole poste non superano la probabilità di errore loro assegnata in fase di riparto della significatività, possiamo accettare il bilancio come corretto.
Nel caso vi siano poste i cui errori eccedono, va verificata la possibilità di “errori compensativi” di segno opposto.
I revisori effettuano controlli sui documenti, come fatture, buste paghe, sulle conferme esterne, con la richiesta di saldi,sulle analisi comparative, indici di rotazione, margini etc. e sui cicli, ricavi, costi, lavoro, immobilizzazioni, liquidità e patrimonio netto.
Il revisore legale, o la società di revisione, incaricato del controllo contabile di una società, emette un documento chiamato “relazione di revisione”, con la quale esprime un giudizio sul bilancio.
L’espressione del giudizio del revisore deve essere espresso in ordine all’attendibilità dei valori iscritti a bilancio e non anche alla veridicità e correttezza, che è amministratore unico o consiglio di amministrazione dell’azienda stessa.
Il giudizio sul bilancio rilasciato dal revisore legale o dalla società di revisione, può essere favorevole, può contenere rilievi dovuti a errata applicazione dei principi contabili, rilievi dovuti a situazioni di incertezza, contenere richiami di informativa, non escludendosi anche il giudizio negativo o l’impossibilità di esprimere un giudizio.
Il giudizio sul bilancio viene rilasciato dal revisore legale – o dalla società di revisione, con una relazione redatta preventivamente all’approvazione del bilancio di esercizio, o del bilancio consolidato, e messa a disposizione dei soci prima dell’assemblea di approvazione del bilancio medesimo.
Il revisore legale, o la società di revisione, è responsabile della verità delle attestazioni e conserva copia dei documenti e delle carte di lavoro utilizzate per esprimere il proprio giudizio sul bilancio di esercizio, e/o sul bilancio consolidato.
Inoltre, deve segnalare se nell’ambito e nello svolgimento dell’incarico siano sorti eventuali impedimenti nell’esecuzione dell’attività.
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