Controlli SIAE per le associazioni
Gli enti non commerciali di tipo associativo che fruiscono delle agevolazioni previste dalla L. 398/1991, potrebbero subire un accesso, oltre che dall'Agenzia delle Entrate/Guardia di Finanza, anche da parte del personale della S.I.A.E. La Società Italiana degli Autori e degli Editori.
In virtù di una Convenzione stipulata con l'Agenzia delle Entrate (l'ultima del 15.12.2009), la S.I.A.E. è stata legittimata a verificare, pur con alcune limitazioni, il rispetto dei requisiti richiesti per l'applicazione del regime di cui alla L. 398/1991, oltre ai fenomeni evasivi inerenti l'attività spettacolistica e di intrattenimento. L'Agenzia delle Entrate, pertanto, con l'accordo del 2009 ha previsto che la S.I.A.E. provveda, su tutto il territorio nazionale e per un decennio, al reperimento, all'acquisizione e al controllo di tutte quelle informazioni utili ad identificare l'entità degli "incassi lordi" relativamente all'Imposta sugli intrattenimenti nonché all'IVA realizzati dagli esercenti attività di spettacolo e/o di intrattenimento. Tali attività di accertamento ed acquisizione si estendono anche alla verifica dei corretti adempimenti richiesti ai soggetti che applicano il regime di favore di cui alla L. 398/1991. Nell'ambito delle proprie attività di vigilanza e controllo, i compiti della S.I.A.E. si sostanziano nell'attività di controllo contestuale nell'ambito di manifestazioni spettacolistiche e di intrattenimento, ivi compresa l'emissione, la vendita, la prevendita dei titoli di accesso ed equipollenti, delle prestazioni accessorie e non accessorie oltre al controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle prestazioni in regime di cui alla L. 398/1991 (inclusa la verifica documentale nei locali ove vengono conservati i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie).
All'esito dell'attività accertativa il personale della S.I.A.E. dovrà redigere dei processi verbali che potranno evidenziare constatazioni di violazioni (PVC) ovvero, qualora non siano rilevate irregolarità, dei processi verbali di vigilanza recanti la sola descrizione delle operazioni svolte.
Tuttavia, nella Convenzione stipulata con l'Agenzia delle Entrate, non risulta prevista l'applicazione dei poteri di cui all'art. 51, DPR 633/1972, la S.I.A.E., e non essendo dotata dei più ampi poteri investigativi propri di GdF ed Agenzia delle Entrate, non potrà in nessun caso invitare i contribuenti presso i propri uffici per esibire documenti o scritture, per fornire dati, notizie e chiarimenti; inviare questionari; invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere documenti e/o fatture relativi ai rapporti con il soggetto accertato; richiedere la comunicazione di dati e notizie utili ai fini dell'accertamento a organi e amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici economici, alle società ed enti di assicurazione, ecc.; richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso notai o altri pubblici ufficiali; richiedere ai contribuenti il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione dei rapporti intrattenuti con banche, poste, società fiduciarie o altri intermediari finanziari; richiedere alle banche i rapporti con i clienti e alle poste i dati relativi ai conti correnti postali, libretti di deposito, ecc..
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