Operazione triangolare senza trasporto a cura del primo cedente
Operazione triangolare IT1 IT2 EXUE
In linea generale, affinché l'operazione IT1 verso IT2 sia considerata non imponibile, ex art. 8 c. lett. a, il trasporto dovrebbe avvenire in nome e per conto del primo cedente (IT1).
Tuttavia questa norma, che era stata confermata dalla circolare del 9 aprile 1981, di fatto aveva bloccato gli scambi, perché il primo cedente avrebbe dovuto conoscere il cliente finale.
L'amministrazione finanziaria ha dato un'interpretazione autentica, con l'art. 13 della legge 413/1991, con la quale si afferma che la non imponibilità (ex art. 8 c.1 lett.a) rimane indipendentemente da chi è intestata la fattura di trasporto: l'importante è che le merci non siano nella disponibilità di IT2
La regolarità della triangolazione è data dalla doppia vidimazione apposta dall'Ufficio Doganale sia sull'esemplare della fattura o documento di trasporto emesso da IT1 a IT2, sia sulla fattura che emette IT2 al cliente estero.
Tutto ciò è stato confermato dalla sentenza della cassazione n. 4098 del 2000.
Nella fattispecie, parrebbe legittimo da parte di IT1 effettuare l'operazione ai sensi dell'art. 8, c.1, lett.a, anche quando le merci da IT1 vanno direttamente ad un magazzino, anche non doganale, dello spedizioniere, per la successiva esportazione e quindi non entrano nelle disponibilità di IT2.
L'operazione a cui fare attenzione è la doppia vidimazione al fine della regolarità della triangolazione. .
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