Pubblicità effettuata con veicoli: quando non si paga?
Per la pubblicità effettuata per contro proprio su veicoli di proprietà dell'impresa, non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna scritta non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. Questo è quanto previsto dall'art. 13 comma 4 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507.
Mentre ad essere obbligate al versamento dell’imposta per la pubblicità sono le imprese di produzione che trasportano la propria merce su mezzi non di proprietà. Questo anche quando utilizzano automezzi presi a noleggio, applicando il proprio logo sulle fiancate degli automezzi.
Questo è quanto ha chiarito la sentenza n. 2632/2015 della Corte di Cassazione.
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